Tale possibilità è una delle alternative, insieme a quella di usufruire dello sconto in fattura, alla detrazione fiscale
Il contribuente che ha optato per l’utilizzo del bonus nella dichiarazione dei redditi, a partire dall’anno successivo a quello in cui sostiene le spese, non deve però comunicarlo Gli interventi in questione sono quelli legati alla ristrutturazione edilizia, quindi ad esempio relativi al superbonus del 110% o al bonus facciate del 90% Questa gamma di interventi comprende i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per l'efficienza energetica e per l'adozione di misure antisismiche Ma anche lavori di recupero o restauro della facciata e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
L’opzione può essere esercitata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di due per ciascun intervento valevoli per almeno il 30% dell’ammontare totale dell'intervento stesso Tra la documentazione richiesta per l'opzione c'è la copia della certificazione trasmessa all’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile Per gli interventi antisismici è necessaria l’asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo statico Ma occorre anche il visto di conformità dei dati della documentazione sui requisiti che danno diritto all’agevolazione Per quest'ultimo è possibile rivolgersi a professionisti come commercialisti e consulenti del lavoro La comunicazione deve pervenire telematicamente fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per chi sceglie di cedere delle quote residue
Tale modulo è denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”
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