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Slittano le scadenze di versamento di imposte e contributi

Slittano le scadenze di versamento di imposte e contributi

Lo sai che il DL n. 34/20000 (Decreto Rilancio) ha ulteriormente prorogato molte scadenze di versamento?

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 126, comma 1

Ricavi e compensi superiori a 50.000.000 euro nel 2019

Fatturato marzo 2020 < 50% marzo 2019

Fatturato aprile 2020 < 50% aprile 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL

Scadenza di aprile

Scadenza di maggio

Posticipate al 16 settembre 2020

 

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 126, comma 1

Ricavi e compensi inferiori a 50.000.000 euro nel 2019

Fatturato marzo 2020 < 33% marzo 2019

Fatturato aprile 2020 < 33% aprile 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL

Scadenza di aprile

Scadenza di maggio

Posticipate al 16 settembre 2020

 

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 127 comma 1, lett. b)

Ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 euro nel 2019

La sospensione dei soli versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Versamenti da autoliquidazione che sono scaduti nel periodo compreso tra l’8/3/20 e il 31/3/20, relativi a: ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; Iva; contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.

Comuni di cui all'allegato 1) al DPCM 24.2.2020. Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scaduti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

Pagamento in unica rata

16/9/2020

Pagamento in 4 rate mensili la prima il 16/9/20 le altre a distanza di 1 mese

 

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 126

Ricavi e compensi non superiori 400.000 euro nel 2019

RA non subite su richiesta riferite al periodo 17 marzo – 31 maggio

Posticipati al 16 settembre 2020

Pagamento in unica rata

Pagamento in 4 rate mensili la prima il 16/9/20

le altre a distanza di 1 mese

 

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 126, comma 1

Che hanno iniziato l’attività dopo il 31/3/2019

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL

Scadenza di aprile

Scadenza di maggio

Posticipati al 16 settembre 2020

 

Imprese e lavoratori autonomi

Art. 126

Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020

Contributi previdenziali / premi INAIL

Scaduti nel periodo 23.2.2020 - 30.4.2020

Posticipati al 16 settembre 2020

 

Enti non commerciali

(compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, non in regime d’impresa)

Art. 126, comma 1

Ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL

Scadenza di aprile

Scadenza di maggio

Posticipati al 16 settembre 2020

 

Soggetti vari caratterizzati da settore in crisi

Art. 127, comma 1, lett. a) n. 1

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c

) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) Onlus di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1, del codice di cui al D.lgs. n. 117/2017.

+

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M 1/3/20, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, co. 3, del D.M. 24/2/20.

Ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 2/3/20 al 30/4/20; adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Pagamento in unica rata

16/9/2020

Pagamento in 4 rate mensili la prima il 16/9/20

le altre a distanza di 1 mese

 

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Art. 127, comma 1, lett. a) n. 2

Ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 2/3/20 al 30/4/20; adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Sospensione fino al 30.6.2020


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