L'INAIL, con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, interviene nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio da contagio COVID-19 e di corretta interpretazione dell'art. 42 del DL "Cura Italia", così come convertito nella
In particolare, l'Istituto precisa che dall'origine professionale del contagio non può essere dedotta la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, la quale è riscontrabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dai Protocolli e dalla Linee guida governativi e regionali. Non è dunque responsabile il datore che ha adottato le misure previste dai protocolli sulla sicurezza. Eventualmente, potrebbe trattarsi di un infortunio indennizzabile, ma solo in presenza della prova che il lavoratore ha contratto il virus nel contesto lavorativo.
In riferimento alla tutela per i lavoratori, l'istituto sottolinea che, sempre a condizione che il contagio sia avvenuto durante l'attività lavorativa, l'indennitàper inabilità temporanea assoluta del lavoratore copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, con conseguente astensione dal lavoro
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