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Pronto il codice tributo per il bonus "negozi e botteghe"

Pronto il codice tributo per il bonus "negozi e botteghe"
Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. Bonus "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa.
In particolare, l'agevolazione:
  • è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
  • spetta con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1;
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali".
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo (6914) da riportare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione a decorrere dal 25.3.2020.
L'operatività dell'agevolazione in esame pone una serie di questioni, di seguito evidenziate, in merito alle quali è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non si escludono modifiche del testo normativo nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.
Con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" in vigore dal 17.3.2020sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure previste, l'art. 65 del citato Decreto ha introdotto , per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. Bonus "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza "coronavirus":
  • spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.
Si rammenta che il citato DPCM 11.3.2020 ha disposto la sospensione:
  • delle attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate nell'Allegato 1;
  • delle attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'Allegato 2.
ALLEGATO 1 - Attività commercio al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
ALLEGATO 2 - Attività servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Pertanto, il credito d'imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo itercorrente dal 12.3 al 25.3.2020, termine prorogato fino al 3.4.2020 (salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).
Il credito d'imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Recentemente, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:
" 6914 " - "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" .
Merita evidenziare che quale "anno di riferimento" va riportato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta (2020).

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