Pronto il codice tributo per il bonus "negozi e botteghe"
Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. Bonus "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa.
In particolare, l'agevolazione:
- è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- spetta con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1;
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali".
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo (6914) da riportare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione a decorrere dal 25.3.2020.
L'operatività dell'agevolazione in esame pone una serie di questioni, di seguito evidenziate, in merito alle quali è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non si escludono modifiche del testo normativo nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.
Con il DL n. 18/2020 , c.d. "Decreto Cura Italia" in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure previste, l'art. 65 del citato Decreto ha introdotto , per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. Bonus "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza "coronavirus":
- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.
Si rammenta che il citato DPCM 11.3.2020 ha disposto la sospensione:
- delle attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate nell'Allegato 1;
- delle attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'Allegato 2.
ALLEGATO 1 - Attività commercio al dettaglio
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Ipermercati
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Supermercati
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Discount di alimentari
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Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
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Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
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Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
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Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
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Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
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Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
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Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
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Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
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Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
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Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
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Farmacie
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Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
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Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
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Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
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Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
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Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
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Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
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Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
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Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
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ALLEGATO 2 - Attività servizi per la persona
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Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
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Attività delle lavanderie industriali
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Altre lavanderie, tintorie
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Servizi di pompe funebri e attività connesse
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Pertanto, il credito d'imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo itercorrente dal 12.3 al 25.3.2020, termine prorogato fino al 3.4.2020 (salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).
Il credito d'imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Recentemente, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:
" 6914 " - "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi -
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Merita evidenziare che quale "anno di riferimento" va riportato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta (2020).