Sovraindebitamento e debiti con il Fisco: cosa cambia con la circolare 9/E del 2026 dell'Agenzia delle Entrate
Chi ha accumulato debiti che non riesce più a pagare, compresi quelli con l'Erario, può contare su alcuni strumenti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l'esdebitazione. Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha spiegato ai propri uffici come comportarsi quando, in queste procedure, entrano in gioco i debiti fiscali. Vediamo in modo semplice che cosa significa per famiglie, professionisti e piccole imprese.
Che cos'è la circolare 9/E
La circolare è la seconda parte delle istruzioni dell'Agenzia sul Codice della crisi (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). La prima parte riguardava le procedure per le imprese; questa si concentra sul sovraindebitamento, cioè sulla situazione di consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti che non possono accedere alle procedure maggiori. Il testo definitivo arriva dopo una consultazione pubblica chiusa nel luglio 2026 e tiene conto delle modifiche introdotte dal cosiddetto correttivo-ter (decreto legislativo n. 136 del 2024).
Va ricordato che si tratta di un documento interno dell'Amministrazione: orienta il comportamento degli uffici, ma non è una legge e non vincola i giudici. È però molto utile per capire come l'Agenzia valuterà le proposte dei debitori.
Chi è interessato
Le indicazioni riguardano chiunque si trovi in una situazione di sovraindebitamento con debiti tributari: consumatori, lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative. Sono rilevanti anche per i gestori degli Organismi di composizione della crisi (OCC) e per i consulenti che assistono i debitori.
I tempi del dialogo tra OCC e Fisco
Quando un debitore si rivolge a un OCC, l'Organismo deve informare l'agente della riscossione e gli uffici fiscali entro 7 giorni dall'incarico. Gli uffici hanno poi 15 giorni per comunicare il debito accertato e gli eventuali accertamenti in corso. Nel frattempo le Direzioni provinciali possono fornire una prima stima del debito ricavata dall'Anagrafe tributaria, coordinandosi con i dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per evitare doppi conteggi.
Piano del consumatore: il Fisco non vota
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori, Fisco compreso, non votano: la decisione spetta al giudice. L'Agenzia può solo presentare osservazioni. La circolare chiarisce che sono ammessi anche piani di durata lunga, purché la durata sia motivata e risulti conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio. Viene citato un caso deciso dalla Cassazione nel 2026 in cui un piano trentennale è stato respinto perché la vendita dell'immobile avrebbe soddisfatto i creditori molto prima.
Concordato minore: voto, silenzio-assenso e dissenso motivato
Nel concordato minore, invece, il Fisco vota. Secondo la circolare a esprimere il voto è la Direzione provinciale competente, per l'intero credito tributario gestito dall'Agenzia, anche se già affidato alla riscossione; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si esprime solo sui propri oneri. Due punti sono particolarmente importanti per i debitori:
il silenzio vale come assenso, come previsto dall'articolo 79 del Codice;
l'eventuale voto contrario deve essere motivato in modo puntuale.
La circolare precisa inoltre che nel concordato minore il debitore non deve seguire la procedura di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo. Resta invece il principio per cui i crediti tributari non possono essere trattati peggio di altri crediti di pari grado. Se il voto dell'Erario è decisivo, il giudice può comunque omologare il concordato quando la proposta risulta più conveniente della liquidazione controllata (il cosiddetto cram down fiscale).
Debiti soprattutto fiscali: niente automatismi
Un chiarimento atteso riguarda chi ha debiti in gran parte verso il Fisco. L'Agenzia afferma che la prevalenza del debito tributario non può essere considerata, da sola, un segno di colpa grave o di abuso dello strumento. Contano elementi concreti e documentati, come omissioni ripetute di versamenti pur in presenza di liquidità o pagamenti preferenziali ad altri creditori a scapito dell'Erario.
Liquidazione controllata ed esdebitazione
Nella liquidazione controllata il diritto all'esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui, matura dopo tre anni dall'apertura della procedura, anche se questa non è ancora chiusa. Dal provvedimento di esdebitazione gli uffici sospendono la riscossione delle somme iscritte a ruolo. Le sanzioni collegate al tributo seguono la sorte del debito principale; per le sanzioni autonome la valutazione è più articolata ed è bene approfondire il singolo caso.
Per il debitore incapiente, che non ha alcun bene da offrire, l'esdebitazione si può ottenere una sola volta nella vita. Il debito torna dovuto se nei tre anni successivi sopravvengono utilità che consentono di pagare i creditori in misura apprezzabile. Gli uffici, avverte la circolare, verificheranno anche l'esistenza di risorse indirette o intestate a terzi.
Cosa fare in pratica
Chi pensa di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento dovrebbe:
rivolgersi a un OCC o a un professionista esperto, raccogliendo estratti di ruolo, avvisi di accertamento e comunicazioni ricevute;
chiedere una ricostruzione aggiornata della propria posizione con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
valutare con il consulente quale procedura è più adatta, tenendo presente che nel concordato minore il voto dell'Erario conta, mentre nel piano del consumatore decide il giudice;
predisporre una proposta trasparente e documentata, con una durata giustificata e un confronto chiaro con l'alternativa della liquidazione.
Conclusione
La circolare 9/E non dà al Fisco un potere di veto sulle procedure di sovraindebitamento: chiede agli uffici di rispondere nei tempi, motivare il dissenso e collaborare con gli OCC. Per chi è in difficoltà è un segnale importante, perché rende più prevedibile il comportamento dell'Amministrazione. Resta essenziale farsi assistere da un professionista, perché ogni situazione debitoria ha caratteristiche proprie.
Fonti
Agenzia delle Entrate, Circolari: https://www.google.com/url?q=https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/circolari&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
Studio Legale Di Ferdinando, Circolare 9/E del 2026: debiti col Fisco e sovraindebitamento: https://www.google.com/url?q=https://www.studiolegalediferdinando.it/circolare-9-e-del-2026-sovraindebitamento/&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
SimplyBiz, Sovraindebitamento ed esdebitazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: https://www.google.com/url?q=https://www.simplybiz.eu/sovraindebitamento-esdebitazione-circolare-9e-agenzia-entrate/&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
Redigo, Agenzia delle Entrate – Circolare n. 9 del 21.10.2026: https://www.google.com/url?q=https://www.redigo.info/2026/10/22/agenzia-delle-entrate-circolare-n-9-del-21-10-2026/&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale.
Che cos'è la circolare 9/E
La circolare è la seconda parte delle istruzioni dell'Agenzia sul Codice della crisi (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). La prima parte riguardava le procedure per le imprese; questa si concentra sul sovraindebitamento, cioè sulla situazione di consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti che non possono accedere alle procedure maggiori. Il testo definitivo arriva dopo una consultazione pubblica chiusa nel luglio 2026 e tiene conto delle modifiche introdotte dal cosiddetto correttivo-ter (decreto legislativo n. 136 del 2024).
Va ricordato che si tratta di un documento interno dell'Amministrazione: orienta il comportamento degli uffici, ma non è una legge e non vincola i giudici. È però molto utile per capire come l'Agenzia valuterà le proposte dei debitori.
Chi è interessato
Le indicazioni riguardano chiunque si trovi in una situazione di sovraindebitamento con debiti tributari: consumatori, lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative. Sono rilevanti anche per i gestori degli Organismi di composizione della crisi (OCC) e per i consulenti che assistono i debitori.
I tempi del dialogo tra OCC e Fisco
Quando un debitore si rivolge a un OCC, l'Organismo deve informare l'agente della riscossione e gli uffici fiscali entro 7 giorni dall'incarico. Gli uffici hanno poi 15 giorni per comunicare il debito accertato e gli eventuali accertamenti in corso. Nel frattempo le Direzioni provinciali possono fornire una prima stima del debito ricavata dall'Anagrafe tributaria, coordinandosi con i dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per evitare doppi conteggi.
Piano del consumatore: il Fisco non vota
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori, Fisco compreso, non votano: la decisione spetta al giudice. L'Agenzia può solo presentare osservazioni. La circolare chiarisce che sono ammessi anche piani di durata lunga, purché la durata sia motivata e risulti conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio. Viene citato un caso deciso dalla Cassazione nel 2026 in cui un piano trentennale è stato respinto perché la vendita dell'immobile avrebbe soddisfatto i creditori molto prima.
Concordato minore: voto, silenzio-assenso e dissenso motivato
Nel concordato minore, invece, il Fisco vota. Secondo la circolare a esprimere il voto è la Direzione provinciale competente, per l'intero credito tributario gestito dall'Agenzia, anche se già affidato alla riscossione; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si esprime solo sui propri oneri. Due punti sono particolarmente importanti per i debitori:
il silenzio vale come assenso, come previsto dall'articolo 79 del Codice;
l'eventuale voto contrario deve essere motivato in modo puntuale.
La circolare precisa inoltre che nel concordato minore il debitore non deve seguire la procedura di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo. Resta invece il principio per cui i crediti tributari non possono essere trattati peggio di altri crediti di pari grado. Se il voto dell'Erario è decisivo, il giudice può comunque omologare il concordato quando la proposta risulta più conveniente della liquidazione controllata (il cosiddetto cram down fiscale).
Debiti soprattutto fiscali: niente automatismi
Un chiarimento atteso riguarda chi ha debiti in gran parte verso il Fisco. L'Agenzia afferma che la prevalenza del debito tributario non può essere considerata, da sola, un segno di colpa grave o di abuso dello strumento. Contano elementi concreti e documentati, come omissioni ripetute di versamenti pur in presenza di liquidità o pagamenti preferenziali ad altri creditori a scapito dell'Erario.
Liquidazione controllata ed esdebitazione
Nella liquidazione controllata il diritto all'esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui, matura dopo tre anni dall'apertura della procedura, anche se questa non è ancora chiusa. Dal provvedimento di esdebitazione gli uffici sospendono la riscossione delle somme iscritte a ruolo. Le sanzioni collegate al tributo seguono la sorte del debito principale; per le sanzioni autonome la valutazione è più articolata ed è bene approfondire il singolo caso.
Per il debitore incapiente, che non ha alcun bene da offrire, l'esdebitazione si può ottenere una sola volta nella vita. Il debito torna dovuto se nei tre anni successivi sopravvengono utilità che consentono di pagare i creditori in misura apprezzabile. Gli uffici, avverte la circolare, verificheranno anche l'esistenza di risorse indirette o intestate a terzi.
Cosa fare in pratica
Chi pensa di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento dovrebbe:
rivolgersi a un OCC o a un professionista esperto, raccogliendo estratti di ruolo, avvisi di accertamento e comunicazioni ricevute;
chiedere una ricostruzione aggiornata della propria posizione con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
valutare con il consulente quale procedura è più adatta, tenendo presente che nel concordato minore il voto dell'Erario conta, mentre nel piano del consumatore decide il giudice;
predisporre una proposta trasparente e documentata, con una durata giustificata e un confronto chiaro con l'alternativa della liquidazione.
Conclusione
La circolare 9/E non dà al Fisco un potere di veto sulle procedure di sovraindebitamento: chiede agli uffici di rispondere nei tempi, motivare il dissenso e collaborare con gli OCC. Per chi è in difficoltà è un segnale importante, perché rende più prevedibile il comportamento dell'Amministrazione. Resta essenziale farsi assistere da un professionista, perché ogni situazione debitoria ha caratteristiche proprie.
Fonti
Agenzia delle Entrate, Circolari: https://www.google.com/url?q=https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/circolari&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
Studio Legale Di Ferdinando, Circolare 9/E del 2026: debiti col Fisco e sovraindebitamento: https://www.google.com/url?q=https://www.studiolegalediferdinando.it/circolare-9-e-del-2026-sovraindebitamento/&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
SimplyBiz, Sovraindebitamento ed esdebitazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: https://www.google.com/url?q=https://www.simplybiz.eu/sovraindebitamento-esdebitazione-circolare-9e-agenzia-entrate/&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
Redigo, Agenzia delle Entrate – Circolare n. 9 del 21.10.2026: https://www.google.com/url?q=https://www.redigo.info/2026/10/22/agenzia-delle-entrate-circolare-n-9-del-21-10-2026/&source=gmail&ust=1793087571041000&sa=E
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale.
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